La mancata consumazione nel matrimonio simulato: l'originaria invalidità preclude lo scioglimento del vincolo?

La mancata consumazione nel matrimonio simulato: l'originaria invalidità preclude lo scioglimento del vincolo?

“La mancata consumazione nel matrimonio simulato: l’originaria invalidità preclude lo scioglimento del vincolo?”

TRIBUNALE DI TREVISO I SEZ. CIVILE – sent. 8.1.2013 . – Presidente dr D. Ronzani - Rel. dr.ssa M.T. Cusumano

matrimonio simulato – scioglimento per inconsumazione ai sensi dell’art. 3 n. 2 lett. F l.898/70 – ammissibilità scioglimento del matrimonio simulato per inconsumazione – vulnus all’interesse pubblicistico a contrastare i matrimoni simulati – insussistenzainammissibilità dello scioglimento per inconsumazione del matrimonio simulato – conseguente persistenza a fini sanzionatori del vincolo matrimoniale simulato – contrasto con il diritto dei coniugi di riottenere la rimozione di un rapporto coniugale fittizio - sussistenzascioglimento del matrimonio per inconsumazione – prova dell’inconsumazione – prova indiziaria rappresentata da testimonianze de relato ex latere actoris – ammissibilità e rilevanza – sussistenza


Può essere dichiarato sciolto ai sensi dell’art. 3 n.2 lett. f) della legge sul divorzio anche il matrimonio in cui la mancata consumazione sia effetto di convenzione simulatoria intervenuta tra i coniugi i quali abbiano contratto il vincolo esclusivamente per scopi estranei alla natura del matrimonio, e ciò indipendentemente dal fatto che sia decorso il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 123 c.c. per la declaratoria di nullità del matrimonio simulato.Né la possibilità di esperire il rimedio dello scioglimento del vincolo matrimoniale in presenza di simulazione può dirsi elisa in virtù dell’interesse, di carattere pubblicistico, a contrastare i cosiddetti matrimoni fraudolenti in quanto la reazione sanzionatoria dell’ordinamento giuridico non può che attenere alle (eventualmente) riprovabili ragioni rintracciabili sullo sfondo del matrimonio simulato, non già al matrimonio simulato in quanto tale che finirebbe col venire conservato a fini sanzionatori in contrasto con il diritto delle parti di riottenere la rimozione di un rapporto coniugale che, in realtà, è soltanto fittizio. Acclarata l’ammissibilità della domanda questa va accolta in presenza di un esauriente quadro probatorio che può essere anche essere di natura indiziaria e nel quale vanno annoverate anche le testimonianze de relato ex latere actoris.


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Avv. Paola DALLA VALLE

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